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Il testo del DDL

Elenco degli articoli



Art. 1 - Principi e obiettivi


Una fattoria sulle Madonie [click per ingrandire l'immagine] 1. La Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la tutela del territorio e delle risorse naturali, nonché delle finalità in materia di ambiente e di diversità biologica fissate dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, in ottemperanza ai programmi comunitari di azione in materia ambientale, di cui alle direttive n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, come recepite nell'ordinamento nazionale, nel rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle Aree protette) e successive modifiche e integrazioni, detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:
  1. conservare, tutelare, ripristinare e incrementare gli ecosistemi, gli habitat, i paesaggi naturali e seminaturali e il loro funzionamento, mediante la tutela della diversità geologica, biologica genetica, specifica ed ecosistemica, in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;
  2. promuovere la conoscenza e la fruizione conservative dell'ambiente naturale, sia biotico che abiotico, e del paesaggio, per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività anche mediante il diretto coinvolgimento delle istituzioni operanti in ambito di istruzione scolastica e universitaria e, in particolare, attraverso la sinergia tra l'azione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e quella dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale e dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
  3. conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione e alla gestione sostenibile del territorio e alla programmazione e alla gestione sostenibile delle attività e degli interventi ivi insistenti;
  4. incentivare e garantire un adeguato sviluppo economico sostenibile delle aree naturali protette, di quelle ad esse contigue;
  5. integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nel contesto di strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica della Sicilia
2. Al fine di ampliare, migliorare e coordinare il sistema delle aree naturali protette l'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'integrazione del vigente piano regionale approvato con Decreto dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente n.970 del 10 giugno 1991.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è l'autorità competente per l'attuazione nella Regione Siciliana delle direttive europee, accordi e convenzioni internazionali, piani di azione in materia di biodiversità.

4. L'Assessore regionale per il territorio e ambiente assume ogni necessaria iniziativa di stimolo, indirizzo e coordinamento anche nei confronti delle altre amministrazioni e degli enti locali per il perseguimento degli obiettivi posti da direttive, piani di azione, accordi e convenzioni internazionali in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile.

5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed avvalendosi dei propri servizi, dell'ARPA e degli enti gestori delle aree naturali protette, il "Documento strategico sulla biodiversità" contenente in particolare le linee di indirizzo e le azioni per l'attuazione, nei limiti di competenza della Regione, delle convenzioni internazionali e della normativa e dei documenti di indirizzo nazionali in materia di biodiversità. Il Documento è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e all'ambiente, sentita la Giunta regionale.

Art. 2 - Sistema regionale delle aree naturali protette


Campagna ragusana [click per ingrandire l'immagine] 1. Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, paesaggistico, estetico e sociale.

2. Il Sistema regionale delle aree naturali protette sottoposte a tutela è composto da:
  1. parchi regionali;
  2. riserve naturali regionali;
  3. monumenti naturali;
  4. geositi;
  5. parchi nazionali, riserve naturali statali ed aree marine protette eventualmente istituiti sul territorio regionale, previa intesa con la Regione;
  6. Zone Speciali di Conservazione (ZSC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), IBA-Important Bird Area e IPA-Important Plant Areas, individuate ai sensi della vigente normativa;
  7. zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar adottata con DPR 13 marzo 1976 n. 448 e DPR 11 febbraio 1987 n. 184 e zone umide necessarie per il perseguimento degli obiettivi posti dall'articolo 4 punto 2 della Direttiva 2009/147/CE e dall'Accordo internazionale AEWA di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.66.
3. Il sistema di classificazione delle aree naturali protette è così integrato:
  1. monumenti naturali, comprendenti quegli spazi di dimensione ridotta o elementi puntuali di particolare pregio naturalistico peculiari per interesse scientifico, singolarità, rarità o bellezza;
  2. geositi, costituiti da aree di interesse geologico, geomorfologico, paleontologico, mineralogico, sedimentario o da architetture naturali di interesse scientifico, ambientale o paesaggistico.
4. Il sistema regionale delle aree naturali protette persegue le seguenti finalità:
  1. tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione ed all'arricchimento della biodiversità;
  2. tutelare e valorizzare il patrimonio geologico, le emergenze geomorfologiche, paleontologiche, idrogeologiche e la geodiversità regionale, anche attraverso l'istituzione dei Geositi come aree protette;
  3. garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali;
  4. promuovere iniziative di sviluppo compatibile con l'ambiente favorendo le attività produttive e di fruizione che realizzino una equilibrata integrazione delle attività umane con la conservazione degli ecosistemi naturali;
  5. tutelare gli ecosistemi agro-forestali esistenti;
  6. favorire l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse naturalistico e geologico-ambientale;
  7. promuovere iniziative di recupero naturalistico e di mitigazione degli impatti ambientali;
  8. sperimentare modelli di gestione della fauna per un equilibrato rapporto con il territorio e con le popolazioni residenti;
  9. garantire la qualità delle risorse idriche;
  10. promuovere il turismo eco-compatibile;
  11. sviluppare la ricerca scientifica applicata alla gestione degli ambienti naturali e seminaturali oggetto della tutela e promuovere e diffondere i modelli sperimentati;
  12. sviluppare la conoscenza e la ricerca sui beni oggetto della tutela e favorire la fruizione didattica ed il supporto alle scuole di ogni ordine e grado ed alle Università sulle tematiche dell'ambiente;
  13. attuare misure idonee per conseguire il risparmio energetico, per un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili nonché per l'attuazione di iniziative volte al contenimento delle emissioni di gas serra in riferimento al protocollo di Kyoto;
  14. promuovere la fruizione sociale e sostenibile e la diffusione della cultura ambientale, anche mediante il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e universitarie.

Art. 3 - Fruizione delle aree naturali protette


Riserva naturale Pino d'Aleppo [click per ingrandire l'immagine] 1. Nelle aree naturali protette è consentita l'attività di fruizione che va limitata o esclusa in singole zone nella misura necessaria al perseguimento delle finalità istitutive, alla protezione di habitat, di specie animali e vegetali, di emergenze di interesse geologico nonché per motivate ragioni di carattere scientifico.

2. Per consentire la fruizione da parte del pubblico del territorio compreso nelle aree naturali protette, gli enti gestori assicurano la predisposizione di una rete di sentieri e la loro periodica manutenzione. Per la manutenzione periodica (ordinaria e straordinaria) dei sentieri e delle connesse strutture di fruizione l'ente gestore può provvedervi direttamente o può avvalersi, dietro specifica convenzione, degli uffici dell'amministrazione forestale in attuazione delle direttive e procedure fissate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente.

3. La ricognizione dei sentieri esistenti, la progettazione e la predisposizione della rete, nonché la manutenzione, può essere affidata dall'ente gestore, previo esperimento di procedura selettiva, anche a soggetti privati.

4. Presso le aree naturali protette gli enti gestori assicurano in spazi appositamente dedicati l'accesso degli animali da affezione, nel rigoroso rispetto della esigenze ecologiche di specie ed habitat, delle finalità istitutive e del regolamento dell'area protetta.

5. La Regione, promuove progetti di interconnessione nella fruizione delle aree naturali protette.

6. La definizione, l'adozione e la pubblicizzazione degli standard di qualità, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, sono garantiti attraverso "carte dei servizi dell'area protetta" adottate, da ciascun ente gestore, sulla base di uno schema di carta dei servizi generale predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, su proposta della Conferenza di cui all'art. 10, soggetta ad aggiornamento annuale.

7. A tal fine di l'Assessore regionale per il Territorio e all'Ambiente d'intesa con l'Assessore per il turismo assicura la promozione dell'insieme delle aree protette del sistema regionale, attraverso la diffusione di apposite carte, che consentano ai titolari la fruizione di servizi e l'acquisto di beni offerti da soggetti pubblici o da privati convenzionati che esercitano la propria attività all'interno delle aree protette, contro il pagamento di un prezzo ridotto e consentano altresì di fruire di agevolazioni nei servizi di trasporto che collegano le diverse aree protette.
Alla carta è allegata una guida contenente informazioni relative ai siti facenti parte del sistema regionale delle aree protette, all'elenco dei servizi offerti e dei soggetti convenzionati.

8. Il coordinamento e lo sviluppo di tali progetti è affidato alla Conferenza permanente Regione-Aree protette, disciplinata dall'art. 10.

Art. 4 - Biglietto di ingresso e servizi a pagamento


Campo fiorito [click per ingrandire l'immagine] 1. A far data dalla pubblicazione della presente legge, gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali sono tenuti ad avviare una o più attività a pagamento tra quelle di seguito indicate, in funzione delle caratteristiche di ciascuna area protetta:
  1. biglietto di ingresso in particolari zone dell'area protetta, lungo peculiari itinerari di visita o in specifiche strutture dedicate alla fruizione;
  2. escursioni, attività didattiche e formative, noleggio di attrezzature, utilizzo di parcheggi;
  3. utilizzo di foresterie, rifugi, bivacchi;
  4. vendita di materiali promozionali, didattici, pubblicazioni, prodotti tipici;
  5. effettuazione di riprese foto-audio-video e utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari;
  6. concessione dell'uso della denominazione e del marchio dell'area naturale protetta per attività promozionali e di marketing territoriale.
2. Le somme derivanti dalle suddette attività vengono acquisite per conto della Regione da ciascun ente gestore e sono destinate alla copertura dei costi sostenuti ed alle attività di manutenzione, agli interventi di conservazione naturalistica ed all'incremento delle dotazioni di servizi e strutture delle aree protette.

3. Le suddette attività sono attivate e regolamentate nel rispetto delle direttive emanate con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente emanato sentita la Conferenza di cui all'articolo 10, e previa sottoscrizione di apposito protocollo di intesa tra Assessorato e singolo ente gestore.

4. Le attività di cui ai precedenti commi possono essere avviate anche nelle altre aree naturali protette facenti parte del sistema regionale su determinazione dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente.

5. In analogia a quanto previsto per i parchi, gli enti gestori delle aree naturali protette provvedono a disciplinare lo svolgimento di attività commerciali, di fruizione, ricreative, turistiche e sportive consentite dai regolamenti ed al rilascio delle connesse autorizzazioni.

6. In ogni area naturale protetta facente parte del sistema regionale deve essere prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione.

7. E'abrogato l'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10

Art. 5 - Educazione ambientale


1. Le Regione, promuove la conoscenza del patrimonio naturale e geologico delle aree protette presso le scuole di ogni ordine e grado e nelle università.

2. L'Assessorato territorio e ambiente, di concerto con l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, organizza giornate di educazione ambientale e campi di studio e ricreazione da svolgersi all'interno del territorio dei parchi, delle riserve naturali e dei geositi con il coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti e delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986 n. 349.

3. I progetti finalizzati alla conoscenza del patrimonio naturale siciliano e all'educazione dei giovani al rispetto dell'ambiente, della biodiversità e della geodiversità che si tengono nel territorio delle aree protette con il coinvolgimento della popolazione residente hanno priorità di finanziamento.

4. In particolare, la diffusione della cultura ambientale è promossa dalla Regione mediante:
  1. incentivi all'inserimento dell'educazione ambientale nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  2. la previsione, nel percorso formativo delle istituzioni scolastiche aventi sede nei comuni i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini di un'area naturale protetta, di ore di formazione annuali da svolgersi nel territorio della medesima area, finalizzate alla diffusione della migliore conoscenza del territorio conseguibile in relazione a ciascun grado e ordine di istruzione;
  3. la garanzia di iniziative volte alla formazione e allo sviluppo professionale degli educatori ambientali;
  4. la previsione di un punteggio aggiuntivo nei bandi per l'assegnazione di finanziamenti regionali destinati all'istruzione universitaria e/o alla ricerca scientifica, per le iniziative in cui sia organicamente contemplato lo studio, sotto il profilo naturalistico, geologico, giuridico o gestionale, delle aree naturali protette.

Art. 6 - Integrazione delle misure di salvaguardia


Lago Tre Arie [click per ingrandire l'immagine] 1. L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 cosi'come sostituito dall'articolo 4 comma 1 della legge regionale 14 agosto 1998 n. 14 è cosi'sostituito: "Nelle more dell'approvazione o dell'integrazione del piano regionale delle aree naturali protette, l'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente, previo parere del CRPPN, può vincolare apposite aree, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni".

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 cosi'come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1998 n. 14, è aggiunta la seguente lettera:
g) il sorvolo di velivoli non autorizzato dall'ente gestore, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 cosi'come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1998 n. 14, la lettera d) è cosi'sostituita:
d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, l'asportazione di minerali nonché l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;

4. Al comma 8 dell'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 cosi'come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 14 agosto 1998 n. 14 sono aggiunte le seguenti lettere:
e) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura.

5. Al comma 8 dell'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 cosi'come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 14 agosto 1998 n. 14, la lettera d) è cosi'sostituita:
d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, l'asportazione di minerali nonché l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.

6. Sono aboliti:
  1. l'articolo 39 della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7;
  2. l'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1995 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Per le aree naturali protette previste dal piano regionale diverse dai parchi e dalle riserve naturali, i divieti vigenti, le norme regolamentari nonché le misure di salvaguardia temporanea, sono indicati nelle schede di piano, nel decreto di vincolo biennale e nel decreto istitutivo in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascuna area naturale protetta.

Art. 7 - Integrazione del Piano regionale


1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente individua le nuove aree da tutelare in aggiunta a quelle già individuate con il decreto n. 970 del 10 giugno 1991 classificandole in conformità all'art. 2 della presente legge, ne definisce la delimitazione ed il regime di protezione da adottare.

2. Il Piano Regionale contiene, oltre le nuove aree da destinare a parchi, riserve e monumenti naturali, anche tutte le aree SIC, ZPS e zone umide di importanza internazionale già individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e quelle che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente riterrà di indicare in fase di redazione del Piano per le specifiche finalità di cui alla Direttiva 92/43/CEE del 21/05/92, alla Direttiva 79/409/CEE del 02/04/79 e del DPR 08/09/97 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, alla Convenzione di Ramsar ed all'Accordo internazionale AEWA.

3. Il Piano contiene altresì l'individuazione:
  1. dei siti che possono essere destinati ad Aree di riequilibrio ecologico, con particolare riguardo ai siti da bonificare ubicati all'interno o nei pressi dei Siti Natura 2000 ed alle zone umide da ricostituire in attuazione all'Accordo internazionale AEWA di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.66, nei quali realizzare specifici interventi di rinaturalizzazione e recupero ambientale
  2. dei corridoi ecologici e delle altre zone costituenti la rete ecologica siciliana sulla base delle risultanze della Carta della Natura di cui all'art 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, da tutelare per le rispettive finalità che ne hanno portato all'individuazione
  3. dei corridoi degli uccelli acquatici di cui all'Accordo internazionale AEWA di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.66.
4. L'integrazione del piano è approvata, previo parere del CRPPN, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente.

5. Eventuali varianti possono essere predisposte in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 8 - Attività di vigilanza


1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro del parco sono assolte dal Corpo Forestale della Regione su disposizioni emanate dal direttore dell'Ente parco.

2. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro delle riserve naturali e delle rimanenti aree naturali protette facenti parte del sistema regionale sono assolte dal Corpo Forestale della Regione d'intesa con gli enti gestori.

3. Al personale degli enti parco e degli enti gestori delle aree naturali protette destinato ad attività di sorveglianza secondo i rispettivi regolamenti di organizzazione, sono attribuite altresì le funzioni di cui agli artt. 13, 14 e 17 della L. 689/81 in materia di accertamento delle violazioni amministrative.

Art. 9 - Beni demaniali e patrimoniali


Riserva naturale Monte Altesina [click per ingrandire l'immagine] 1. Al fine di consentire l'uso dei beni demaniali da parte degli enti gestori di aree protette previsto dall'art. 22 della legge regionale 9 agosto 1988 n.14, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio ed Ambiente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto contenente specifiche disposizioni attuative e regolamentari.

2. I beni del demanio marittimo ricadenti all'interno di aree naturali protette e necessari per il perseguimento delle finalità istitutive delle stesse, sono affidati in uso al competente ente gestore con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine si provvede all'assegnazione agli enti gestori dei beni di cui all'articolo 115 comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. e smi.

3. Agli Enti gestori delle aree protette compete, d'intesa con l'Azienda Foreste Demaniali e le altre amministrazioni interessate, la gestione dei beni regionali demaniali e patrimoniali ricadenti nei propri territori. I predetti beni possono essere destinati in via diretta al raggiungimento delle finalità dell'area protetta o in via strumentale ad attività economiche, anche a carattere imprenditoriale, compatibili con le medesime finalità istituzionali e nell'integrale rispetto del regolamento e dei piani dell'area naturale protetta, i cui proventi costituiscono risorse proprie degli enti gestori.

4. I beni di cui al comma precedente possono essere gestiti direttamente dall'Ente gestore o dati in concessione con procedure ad evidenza pubblica a privati. In quest'ultimo caso, qualora il bene sia destinato ad impiego imprenditoriale, i proventi della gestione spettano al concessionario, salvo il pagamento di un canone all'Ente gestore, proporzionale al reddito prodotto. Le procedure e le finalità di affidamento in concessione ed i parametri di stima del canone sono fissati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente d'intesa con l'Assessore per l'economia.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente, sentiti gli enti gestori, sono individuati i beni che in ragione del loro pregio e/o della loro vulnerabilità e/o delle finalità cui sono destinati, sono dichiarati inalienabili ed esclusi dalla concessione a terzi o dall'utilizzo per attività economiche.

Art. 10 - Conferenza permanente Regione- Enti gestori delle aree naturali protette


1. Presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è istituita la Conferenza permanente Regione- Enti gestori delle aree naturali protette, d'ora in poi Conferenza, con compiti di coordinamento, indirizzo e proposta.

2. Della Conferenza fanno parte l'Assessore regionale per il territorio e all'ambiente (o un suo delegato), che la presiede, il dirigente generale (o un suo delegato) del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, il dirigente generale (o un suo delegato) del Comando del Corpo Forestale e i presidenti degli enti parco e degli enti gestori delle riserve (o un loro delegato) e i direttori degli enti parco e delle riserve naturali, nel caso di trattazione di materie riguardanti l'area naturale protetta gestita.

3. La Conferenza si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione dal suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti, entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

4. La segreteria della Conferenza è assicurata dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Art. 11 - Rapporti istituzionali


1. La Regione riconosce come interlocutore istituzionale per la politica del sistema regionale delle aree naturali protette la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve naturali e la sua eventuale articolazione regionale, nonché l'European Geopark Network.

Art. 12 - Organi dell'Ente parco


1. Sono organi dell'Ente parco:
  1. il presidente del parco;
  2. il Consiglio direttivo del parco;
  3. la Comunità del parco;
  4. il collegio dei revisori dei conti;

Art. 13 - Il Presidente del parco


Panorama dell'Etna [click per ingrandire l'immagine] 1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

2. Al presidente dell'Ente parco compete la rappresentanza legale dello stesso, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività dell'Ente.

3. Al presidente spettano le competenze indicate dagli articoli 2, c. 1, e 3, c. 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, non attribuite al consiglio dell'ente. In particolare, il presidente:
  1. attribuisce l'incarico di direttore dell'Ente;
  2. presenta le proposte di deliberazione relative agli atti di competenza del Consiglio direttivo;
  3. convoca e presiede il Consiglio direttivo e la Comunità del parco;
  4. assegna gli obiettivi e le risorse necessarie al direttore dell'ente e valuta il raggiungimento dei risultati sulla base del programma di attività approvato dal Consiglio direttivo;
  5. autorizza le variazioni di bilancio tra capitoli della stessa unità previsionale di base e trasmette i provvedimenti adottati al Consiglio direttivo per la necessaria ratifica, da effettuarsi entro la prima seduta dello stesso;
  6. per far fronte a situazioni di urgenza e indifferibilità, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli allo stesso organo, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta da tenersi non oltre sessanta giorni dalla data di adozione, decorsi inutilmente i quali, perdono la loro efficacia.
    Il Consiglio, qualora abbia negato la ratifica o abbia modificato i provvedimenti, adotta i necessari atti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base dei provvedimenti non ratificati o modificati;
  7. riferisce al Consiglio in merito al bilancio di previsione, alle relative variazioni ed al bilancio consuntivo, predisposti dai competenti uffici dell'Ente;
  8. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'ente e sull'andamento dell'ente;
  9. rappresenta l'ente anche in giudizio ed ha il potere di promuovere e resistere alle liti ed alle controversie;
  10. adotta direttive ai fini della migliore attuazione degli obiettivi, dei piani, dei programmi e delle altre deliberazioni del Consiglio direttivo;
  11. cura i rapporti con l'Unione europea, con gli altri organismi internazionali, nazionali e regionali, con le organizzazioni degli imprenditori, con gli organismi di informazione;
  12. promuove, con ogni adeguata iniziativa, lo sviluppo economico dell'area di competenza;
  13. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende ed istituzioni;
  14. delibera il conferimento ad enti o esperti degli incarichi per studi o prestazioni professionali;
  15. svolge altresì le funzioni a lui attribuite dallo Statuto dell'Ente.
4. Il presidente decade dal suo incarico automaticamente nel caso di mancata convocazione del Consiglio direttivo nel numero annuo di sedute previste, nel caso di mancata convocazione della Comunità del parco nel numero annuo minimo previsto ed in caso di più di due assenze ingiustificate alle sedute di Consiglio direttivo.

5. Le dimissioni dalla carica di presidente sono presentate all'Ente e da questo immediatamente trasmesse all'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente.

6. In caso di dimissioni del presidente o alla scadenza del mandato l'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente nomina un commissario straordinario fintantoché non si provveda alla nomina del nuovo presidente.

7. Il presidente del parco può con propria ordinanza disciplinare, garantendo la prosecuzione delle attività tradizionali, il transito dei mezzi motorizzati lungo la viabilità del parco, l'organizzazione delle attività di fruizione, nonché disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di realizzare interventi di conservazione naturalistica, di attuare i piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

8. In caso di gravi situazioni di carattere contingibile ed urgente, il Presidente può emettere ordinanze di immediata esecutività che saranno sottoposte alla ratifica del consiglio direttivo alla prima seduta successiva.

Art. 14 - Il Consiglio direttivo del parco


Cavallo al pascolo [click per ingrandire l'immagine] 1. Il Consiglio direttivo del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente ed è composto:
  1. dal presidente dell'ente parco;
  2. da tre componenti designati dalla Comunità del parco, entro sessanta giorni dalla costituzione, con voto limitato ad uno, scelti anche fra componenti esterni allo stesso consesso, purchè esperti in materia ambientale e/o naturalistica.
    Qualora siano designati sindaci o presidenti della Provincia, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membri del Consiglio e il conseguente rinnovo della designazione;
  3. due esperti in materia naturalistica-ambientale scelti tra quelli designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale e riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
2. Il presidente, fintantoché il Consiglio direttivo non è insediato, svolge le funzioni di commissario straordinario ed assolve le competenze a questo attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'ente e dal regolamento interno di funzionamento del Consiglio.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere costituiti i nuovi consigli direttivi dei parchi.

4. Il Consiglio è regolarmente insediato con la metà più uno dei suoi componenti. Lo Statuto dell'ente disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio e fissa i criteri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

5. I componenti del Consiglio non possono esercitare il potere di delega.

6. Il Consiglio può nominare appositi comitati di consulenza o servirsi di consulenti per questioni tecnico-scientifiche di particolare complessità.

7. Il Consiglio ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
I consiglieri decadono automaticamente dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive di Consiglio e sono sostituiti da altri consiglieri nominati con le medesime procedure del componente da sostituire.

8. In caso di dimissioni, decadenza o comunque di vacanza del posto di consigliere, il membro nominato in sostituzione permane in carica per il periodo residuo di durata del mandato.

9. Dall'entrata in vigore della presente legge decadono i comitati esecutivi e i consigli dei parchi già istituiti ed i presidenti in carica assumono le funzioni di commissario straordinario.

10. Il Consiglio direttivo del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente.

11. Il Consiglio, tenuto conto del principio di distinzione delle funzioni di cui all'art. 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, esercita le seguenti competenze:
  1. adotta lo statuto ed il regolamento dell'Ente, nonché eventuali modifiche allo stesso;
  2. adotta il piano territoriale;
  3. adotta il programma pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
  4. adotta le direttive di cui all'art 42, comma 5, lett. c;
  5. delibera i regolamenti concernenti l'ordinamento del personale;
  6. delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le variazioni da apportare nell'ambito del bilancio preventivo;
  7. delibera sulla costituzione e partecipazione dell'Ente a società di capitali;
  8. delibera sugli atti relativi al patrimonio dell'Ente (acquisizioni, vendite, cessioni, permute, mutui) e variazioni da apportarsi ad esso;
  9. delibera, previo parere del collegio dei revisori dei conti, sulla inesigibilità dei crediti;
  10. delibera, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il programma triennale di interventi e l'elenco annuale delle opere da realizzare, stabilendone le priorità e provvedendo alle eventuali modifiche;
  11. delibera i limiti di somma entro cui i lavori e le provviste possono essere conseguiti in economia;
  12. promuove studi ed iniziative atti a favorire la conoscenza, il miglioramento e lo sviluppo del parco;
  13. ratifica i provvedimenti adottati dal presidente nei casi di urgenza e indifferibilità;
  14. si pronuncia sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte per iniziativa del presidente;
  15. determina i posti in organico da mettere a concorso, approva le graduatorie e nomina i vincitori;
  16. approva le convenzioni stipulate dall'Ente parco con i soggetti pubblici o privati;
  17. stabilisce, su proposta del direttore, le aliquote di deperimento per la valutazione dei beni mobili e delle macchine, e dispone la cancellazione dagli inventari dei beni mobili fuori uso;
  18. delibera su tutte le altre questioni attribuite alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dal regolamento del parco.

Art. 15 - Comunità del parco


Fungo cappelletto [click per ingrandire l'immagine] 1. Presso ciascun Ente parco è costituita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità del parco, di seguito denominata Comunità.

2. La Comunità è composta dal presidente dell'Ente parco, dai presidenti delle province e dai sindaci dei Comuni i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco. Il presidente della Provincia e i sindaci possono delegare un consigliere dell'ente di appartenenza per singola seduta o a tempo indeterminato.

3. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. Esprime parere obbligatorio sui seguenti atti:
  1. sullo statuto
  2. sul regolamento del parco
  3. sul piano territoriale del parco
  4. sul programma pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
  5. sul programma triennale di interventi e l'elenco annuale delle opere da realizzare ai sensi della legge regionale 7 agosto 2002, n 7;
  6. sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente;
  7. su altre questioni a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.
4. I pareri di cui al comma precedente sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

5. La Comunità è convocata obbligatoriamente dal presidente del parco, oltre che in occasione delle richieste di parere di cui al comma precedente, almeno due volte l'anno secondo le modalità previste dallo statuto dell'Ente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. La Comunità è regolarmente insediata con la metà più uno dei suoi componenti. Lo Statuto dell'Ente disciplina le modalità di svolgimento delle riunioni della comunità e fissa i criteri per la validità delle sedute.
La Comunità esprime i propri pareri a maggioranza dei presenti.

7. Le sedute della Comunità sono pubbliche, fatta salva ogni diversa previsione di legge.

Art. 16 - Indennità organi dell'Ente parco


1. Il Presidente della Regione, con apposito decreto, previa deliberazione della Giunta di governo, stabilisce le misure massime di indennità da corrispondere agli organi dell'ente, tenuto conto delle disposizioni dei commi successivi.

2. Al presidente spetta un'indennità determinata con delibera della Giunta regionale.

3. Ai componenti del Consiglio del parco, con esclusione di sindaci e presidenti di Provincia, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione effettiva a ogni seduta di Consiglio. In ogni caso l'ammontare mensile dell'importo complessivo dei gettoni di presenza non può superare un quarto dell'indennità corrisposta al presidente parco.

4. A ciascun componente gli organi degli Enti parco spetta il rimborso delle spese di trasferta sostenute per la partecipazione alle sedute dei rispetti organi.

5. Ai componenti gli organi dell'Ente parco si applicano le norme vigenti per gli enti locali in materia di permessi, aspettative e rimborsi.

Art. 17 - Direttore dell'Ente parco


Riserva di Capo Gallo a Palermo [click per ingrandire l'immagine] 1. Il direttore è nominato dal Presidente dell'Ente Parco previo concorso pubblico per titoli, secondo le modalità stabilite nel regolamento dell'Ente parco. Costituiscono requisiti per la partecipazione alla selezione pubblica:
  1. il possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento o di laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche o giuridico-economiche;
  2. comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure il possesso di esperienze professionali equipollenti, debitamente documentate.
2. L'incarico di direttore dell'Ente parco è regolato con contratto di lavoro di diritto privato della dirigenza regionale, a tempo determinato e senza limiti temporali, di durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile. Sia il concorso pubblico che il relativo incarico di direttore dell'ente parco sono da intendersi a tempo determinato.

3. Il direttore è superiore gerarchico degli altri dirigenti dell'Ente parco.

4. Il direttore dell'Ente parco:
  1. è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco;
  2. formula proposte ed esprime pareri al presidente del parco ed agli organi deliberanti collegiali sulle materie di rispettiva competenza;
  3. cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal presidente del parco e dagli organi deliberativi collegiali, secondo le rispettive competenze e ne è responsabile
  4. dà esecuzione alle deliberazioni degli organi dell'Ente;
  5. dirige la struttura organizzativa a cui è preposto, verifica i risultati e controlla i tempi, i costi e i rendimenti dell'attività amministrativa;
  6. provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse formalmente assegnate e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e ne è responsabile;
  7. adotta le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;
  8. attribuisce ai dirigenti gli incarichi, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce ai medesimi le necessarie risorse umane, finanziarie e materiali, sentiti i dirigenti medesimi;
  9. su delega del presidente promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;
  10. richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'Ente;
  11. risponde agli organi di controllo sugli atti di propria competenza;
  12. cura i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del presidente;
  13. attiva le procedure per la costituzione dell'Assemblea generale.
5. Il direttore riferisce correntemente agli organi dell'Ente parco sull'attività svolta ed in tutti i casi in cui gli sia richiesto.

6. Il direttore del parco partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo del parco e della Comunità del parco.

7. Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco ed alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del CRPPN.
Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta.


Art. 18 - Patrimonio ed entrate dell'Ente parco


Riserva naturale di Vendicari [click per ingrandire l'immagine] 1. Il patrimonio dell'Ente parco è costituito:
  1. dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;
  2. dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'Ente;
  3. dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.
Le entrate dell'Ente parco sono costituite da:
  1. redditi di beni costituenti il patrimonio dell'Ente;
  2. proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti, inclusi quelli previsti dall'art. 4 della presente legge;
  3. dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
  4. eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazione della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati;
  5. i proventi derivanti dalla riscossione dei biglietti di ingresso, ove previsti, ai sensi e nella misura di cui all'art. 6;
  6. eventuali donazioni o lasciti testamentari.
2. L'Ente è tenuto alla compilazione e all'aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonché di tutti i titoli, atti e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

3. Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'Ente le somme previste dal bilancio della Regione Siciliana. L'Ente parco provvede alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.

Art. 19 - Integrazione alle procedure per l'approvazione del piano territoriale


1. I piani territoriali dei parchi sono redatti anche nel rispetto delle finalita'di tutela e pianificazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

2. I piani sono redatti altresi'nel rispetto delle disposizioni di cui alle direttive europee e convenzioni internazionali in materia di biodiversità e dei piani di gestione relativi ai SIC e alle ZPS.

3. I piani sono approvati con decreto congiunto dell'Assessorato regionale al territorio e ambiente e dell'Assessorato regionale dei beni culturali e della identità siciliana. I piani territoriali dei parchi hanno il valore di piani paesaggistici ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

4. Il piano territoriale approvato è pubblicato, per estratto sulla G.U.R.S. ed in maniera integrale sul sito web ufficiale della Regione siciliana e dell'ente parco.

5. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico e generale interesse e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti e prevale sui piani territoriali o urbanistici ed ogni altro strumento di pianificazione generale.

6. Dalla data di adozione del piano territoriale da parte dell'Ente parco si applicano le misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa urbanistica.

7. Le prescrizioni del piano sono di diretta ed immediata applicazione per le amministrazioni regionali e locali, per gli enti pubblici e privati e per i privati.

Art. 20 - Aggiornamento dei piani territoriali dei parchi


1. Entro trenta giorni dal loro insediamento, i nuovi consigli direttivi dei parchi avviano le procedure per l'adeguamento dei piani territoriali in itinere e/o approvati alle disposizioni della presente legge.

Art. 21 - Nulla osta ed autorizzazioni dell'ente parco


Demanio Faggita nella Riserva naturale di Malabotta [click per ingrandire l'immagine] 1. La realizzazione di interventi, impianti ed opere e l'esercizio di ogni attività comportante trasformazioni del territorio del parco o aventi potenziale incidenza sulla conservazione dei beni naturali sottoposti a tutela, sono sottoposti a preventivo nulla osta dell'ente parco che lo rilascia entro 60 giorni dopo aver verificato l'ammissibilità ai sensi del regolamento, la conformità con gli strumenti di pianificazione e la compatibilità con le finalità istitutive e i programmi di gestione del parco. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rifiutato.

2. Lo svolgimento di attività commerciali e di manifestazioni sportive, l'organizzazione di servizi di fruizione e l'effettuazione di attività di ricerca scientifica ammissibili ai sensi del regolamento sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'ente parco che la rilascia entro 30 giorni dopo aver verificato la conformità agli atti di regolamentazione, pianificazione e gestione della riserva. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rifiutata.

3. Il regolamento del parco potrà individuare specifiche ulteriori attività il cui svolgimento è sottoposto a preventivo nullaosta o autorizzazione dell'Ente gestore.

4. Il diniego formatosi per decorrenza dei termini su nulla osta o autorizzazioni dell'ente parco può essere impugnato in via gerarchica innanzi all'Assessorato regionale territorio e ambiente.

5. I nulla osta e le autorizzazioni rilasciati o denegati anche per decorrenza dei termini, sono resi pubblici mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito web dell'ente parco.

6. Avverso il rilascio dei nulla osta ed autorizzazioni è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale.

10. Il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni è di competenza del presidente del parco.

11. Il direttore del parco, entro i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione.

12. Per interventi incidenti su beni di rilevante interesse o per progetti di particolare complessità, per il rilascio del nulla osta il direttore puo'acquisire il preventivo parere del CRPPN.

13. Nel caso di aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il nulla osta dell'ente parco è rilasciato valutati i specifici aspetti e sostituisce il nulla osta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di cui al RD 3267/1923, che mantiene la sua autonomia ad ogni effetto ivi compreso quello sanzionatorio.

14. Dalla data di approvazione del piano territoriale, il nulla osta dell'ente parco sostituisce l'autorizzazione paesaggistica ed è rilasciato valutati i specifici aspetti di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni, che mantiene la sua autonomia ad ogni effetto compreso quelli sanzionatori. Il nulla osta copre il territorio di competenza dell'Ente parco.

15. Sono sempre soggetti a distinta autorizzazione della competente soprintendenza ai beni culturali le opere e gli interventi riguardanti i beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - Convenzione per l'affidamento della gestione delle riserve naturali


1. Gli obblighi e i diritti dell'ente gestore, a prescindere dalla natura giuridica dello stesso, sono disciplinati mediante convenzione stipulata tra la Regione siciliana in persona dell'Assessore per il territorio e dell'ambiente e l'ente gestore in persona del legale rappresentante. La convenzione deve contenere:
  1. la durata dell'affidamento, pari a 9 anni;
  2. gli obiettivi da perseguire;
  3. gli obblighi e i diritti dell'ente gestore nei confronti della Regione;
  4. l'indicazione puntuale delle prestazioni e dei servizi da erogare in favore dell'utenza;
  5. i presupposti per l'esercizio del potere di revoca dell'affidamento da parte dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente;
  6. la disciplina del recesso unilaterale per entrambe le parti dalla convenzione;
  7. l'elencazione tassativa delle ipotesi di decadenza automatica;
  8. quant'altro necessario per l'organizzazione ed il raggiungimento delle finalità istitutive della riserva.
2. Nel caso di affidamenti di più aree allo stesso ente gestore, i rapporti con l'Assessorato sono disciplinati da un'unica convenzione, anche al fine di accorpare le gestioni in atto, ottimizzare i costi di gestione e consentire un migliore impiego di risorse umane.

3. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono validità ed efficacia sino alla scadenze dalle stesse previste ed entra sessanta giorni sono integrate alle disposizioni della presente legge.

4. Gli affidamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non disciplinati da apposita convenzione sono perfezionati, a pena di decadenza, con la sottoscrizione della convenzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, previa verifica della gestione svolta e dei risultati conseguiti.
In caso di esito negativo della verifica effettuata, l'Assessore per il territorio e dell'ambiente provvede ai nuovi affidamenti.

Art. 23 - Funzioni e competenze dell'ente gestore della riserva naturale


Lago Gurrida nel Parco dell'Etna [click per ingrandire l'immagine] 1. L'ente gestore della riserva naturale:
  1. provvede alla salvaguardia del patrimonio naturale ed al monitoraggio dello stato di conservazione, promuove la ricerca scientifica;
  2. realizza iniziative di sensibilizzazione, divulgazione ed educazione ambientale;
  3. redige il Piano di Gestione della riserva e provvede alla sua attuazione;
  4. rilascia nulla osta e autorizzazioni previste dal regolamento ed i pareri di competenza in materia di valutazione di incidenza e di valutazione di impatto ambientale;
  5. promuove ed attua iniziative per la promozione e valorizzazione del territorio;
  6. realizza opere ed interventi per il perseguimento delle finalità istitutive della riserva;
  7. svolge ogni altra attività individuata dalle leggi, dal regolamento della riserva e dalla convenzione di affidamento.
2. L'ente gestore può disciplinare, garantendo la prosecuzione delle attività tradizionali, il transito dei mezzi motorizzati lungo la viabilità della riserva naturale, l'organizzazione delle attività di fruizione, nonché disporre limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di realizzare interventi di conservazione naturalistica, di attuare i piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

3. Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle aree protette loro affidate, gli enti gestori-associazioni naturalistiche possono procedere alla progettazione e realizzazione di opere ed interventi. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e all'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tipologie ed i limiti di importo degli interventi cui possono provvedere gli enti gestori-associazioni, nonché le procedure per disciplinare l'affidamento degli incarichi, l'approvazione tecnico-amministrativa degli interventi, l'esecuzione dei lavori. I lavori di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina dei contratti pubblici.

4. In sede di approvazione dei programmi di finanziamento riguardanti le aree naturali protette, l'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente indica l'ente pubblico che curerà, in regime di concessione, la progettazione e la realizzazione degli interventi proposti dagli enti gestori-associazioni naturalistiche di importo superiore a quelli fissati al precedente comma.

Art. 24 - Personale per la gestione delle riserve naturali


1. La convenzione di affidamento di gestione della riserva conterrà la definizione del numero e delle qualifiche del personale necessario per la gestione, nonché delle risorse finanziarie necessarie per il trattamento economico.

2. Per le riserve naturali affidate ad enti pubblici l'inquadramento e l'organizzazione del personale fa riferimento all'ordinamento specifico di ciascun ente, garantendo che l'inquadramento del direttore sia funzionale a garantire l'autonomia gestionale dell'area protetta.

3. Ogni riserva deve avere un direttore che può essere comune a più riserve affidate allo stesso ente gestore.

4. Il direttore della riserva è nominato dall'ente gestore, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente e nel rispetto di quanto previsto nella convenzione di affidamento, tra soggetti che posseggono requisiti di comprovata competenza nel campo della tutela, conservazione, salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente attestati da adeguati titoli di studio ed esperienza professionale. In assenza di designazione e fino alla nomina da parte dell'Assessore i poteri, le funzioni e la responsabilità del direttore sono assunte dal legale rappresentante dell'ente gestore.

5. Il direttore è responsabile della gestione della riserva; formula proposte e richieste al Comando regionale del corpo forestale al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni di vigilanza all'interno della riserva; formula proposte alla Conferenza di cui all'art. 10, cui partecipa con diritto di voto nelle deliberazioni aventi ad oggetto materie che coinvolgono la riserva; coordina il personale assegnato alla riserva; svolge ogni altra funzione individuata nella convenzione di affidamento e nell'ordinamento dell'ente gestore.

6. La dotazione di unità di personale per ciascuna riserva viene definita, tenuto conto delle caratteristiche e del contesto di ciascuna area protetta, sulla base dei seguenti compiti ed attività: gestione amministrativo-contabile, rilascio di nulla osta e pareri, visite guidate, assistenza alla fruizione ed educazione ambientale, progettazione di interventi, assistenza all'esecuzione e direzione dei lavori, attività di sorveglianza, censimenti e rilevamenti, guida dei mezzi di servizio, manutenzione di beni e strutture.


Art. 25 - Piani di gestione delle riserve naturali


Rocca di Novara di Sicilia [click per ingrandire l'immagine] 1. Ogni riserva deve dotarsi di un Piano di gestione (PDG) riguardante l'intero territorio così come delimitato con il decreto istitutivo redatti nel rispetto delle disposizioni di cui alle direttive europee e convenzioni internazionali in materia di biodiversità.

2. I PDG, redatti dagli enti gestori, nel rispetto dei piani relativi ai SIC e alle ZPS e delle diverse tipologie dei territori sottoposti a tutela, devono contenere le previsioni delle opere di conservazione ambientale e degli interventi necessari a garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, nonché tutte le azioni ritenute utili al raggiungimento delle finalità istitutive dell'area tutelata. Il Piano può contenere modifiche alla perimetrazione, alla zonizzazione ed al regolamento della riserva naturale.

3. Con decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio ed Ambiente, da emanarsi, previo parere del CRPPN, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i contenuti e gli elaborati di corredo al PDG.

4. Gli enti gestori, sulla base delle disposizioni del decreto di cui al precedente comma, nel termine perentorio fissato con il provvedimento di finanziamento della redazione del Piano di cui al successivo comma 11, predispongono il PDG relativo alla riserva affidata alla loro gestione e lo trasmettono all'Assessorato del territorio e ambiente, ai Comuni territorialmente interessati e alle autorità preposte alla gestione dei vincoli di natura paesaggistico-ambientale vigenti sui territori tutelati.

5. Entro i successivi sessanta giorni l'assessore per il territorio e dell'ambiente, sentito il CRPPN, indice una conferenza di servizi al fine di acquisire il parere delle amministrazioni destinatarie della trasmissione di cui al precedente comma. La conferenza si pronuncia nel termine di sessanta giorni dalla prima convocazione. Decorso inutilmente il predetto termine gli atti di assenso si considerano acquisiti.

6. Ciascuna delle amministrazioni convocate può esprimere il suo dissenso, motivandolo, esclusivamente in sede di conferenza. L'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. L'Assessore, nel caso di dissenso espresso dalle autorità preposte alla gestione dei vincoli di natura paesaggistico-ambientale e in ogni altra ipotesi in cui reputi prevalenti le posizioni dissenzienti rinvia con prescrizioni il PDG all'ente gestore. Negli altri casi approva il piano di gestione.

7. L'ente gestore provvede alla redazione definitiva del piano entro i successivi novanta giorni. Trascorso invano tale termine provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per il territorio ed all'ambiente.

8. Il PDG è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente, previo parere del CRPPN sulla versione finale di piano.

Foce del fiume Irminio con alcune carpe [click per ingrandire l'immagine] 9. Il PDG approvato è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per intero sul sito web ufficiale della Regione siciliana e dell'ente gestore ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. Lo stesso costituisce strumento di programmazione e pianificazione degli interventi e delle azioni. I piani di gestione hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il PDG approvato è assunto interamente all'interno del piano paesaggistico riguardante la medesima area.

10. L'approvazione del PDG comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro dieci anni.

11. L'ente gestore provvede alla redazione del PDG ed all'acquisizione della documentazione tecnico-scientifica con le risorse economiche accreditate dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Con il provvedimento di finanziamento della redazione del Piano di gestione, l'Assessorato fissa altresì la scadenza temporale entro cui deve essere redatto il Piano ai fini della decorrenza del termine di cui al precedente comma 4, tenuto conto dell'estensione della riserva naturale, delle problematiche gestionali e dei tempi necessari all'effettuazione di indagini propedeutiche.

12. I Piani di sistemazione ed i Piani di utilizzazione approvati alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro efficacia sino all'approvazione del Piano di gestione.

13. E'abolito l'articolo 31 bis della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 cosi'come introdotto dall'articolo 37 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14.

Art. 26 - Nulla osta ed autorizzazioni degli enti gestori delle riserve naturali


Fiume Alcantara [click per ingrandire l'immagine] 1. La realizzazione di interventi, impianti ed opere e l'esercizio di ogni attività comportante trasformazioni del territorio della riserva o aventi potenziale incidenza sulla conservazione dei beni naturali sottoposti a tutela, sono sottoposti a nulla osta dell'ente gestore che lo rilascia entro 60 giorni dopo aver verificato l'ammissibilità ai sensi del regolamento, la conformità con gli strumenti di pianificazione e la compatibilità con le finalità istitutive e i programmi di gestione della riserva. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rifiutato.

2. Lo svolgimento di attività commerciali e di manifestazioni sportive, l'organizzazione di servizi di fruizione e l'effettuazione di attività di ricerca scientifica ammissibili ai sensi del regolamento sono sottoposti a preventiva autorizzazione dell'ente gestore che la rilascia entro 30 giorni dopo aver verificato la conformità agli atti di regolamentazione, pianificazione e gestione della riserva. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rifiutato.

3. Il regolamento della riserva potrà individuare specifiche ulteriori attività il cui svolgimento è sottoposto a preventivo nullaosta o autorizzazione dell'Ente gestore.

4. Il diniego formatosi per decorrenza dei termini su nulla osta o autorizzazioni può essere impugnato in via gerarchica innanzi all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

5. L'ente gestore, entro i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione.

6. I nulla osta e le autorizzazioni rilasciati o denegati anche per decorrenza dei termini, sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'ente gestore.

7. Avverso il rilascio dei nulla osta ed autorizzazioni è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale.


8. Per interventi incidenti su beni di rilevante interesse o per progetti di particolare complessità, per il rilascio del nulla osta l'ente gestore puo'acquisire il preventivo parere del CRPPN.

Art. 27 - Accelerazione di procedure riguardanti la gestione delle riserve


1. Per le richieste e gli atti degli enti gestori delle riserve sottoposti a preventiva autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente possono essere richiesti per una sola volta chiarimenti o integrazioni entro venti giorni dalla presentazione.

2. Decorso il termine complessivo di 45 giorni dalla presentazione delle richieste e degli atti, quelli che non comportano spesa in eccedenza al budget annuale assegnato dall'Assessorato ad ogni ente gestore, si intendono approvati.


Art. 28 - Catasto regionale dei geositi – Gestione e tutela


Lago Maulazzo nel Parco dei Nebrodi [click per ingrandire l'immagine] 1. Al fine di valorizzare e tutelare il patrimonio geologico, l'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente istituisce con decreto, sentito il CRPPN, il catasto regionale dei geositi che costituisce specificazione del Piano regionale delle aree naturali protette. Il catasto è gestito dal Dipartimento dell'Ambiente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

2. Per ciascun geosito sono indicati l'ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza geologica, geomorfologia, idrogeologica, mineralogica, petrografia, paleontologica e pedologia.

3. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di nuovi geositi.

4. Le attività di cui al comma 2 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con Università, enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute.

5. Il catasto è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.

6. L'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente puo'affidare la gestione dei geositi a Province regionali, Enti parco, associazioni ambientaliste, istituti di ricerca pubblici, fornendo, indirizzi e linee guida agli enti gestori.

7. Ove il geosito ricada all'interno di un'area naturale protetta, spetta agli Enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente.

8. Nei geositi è fatto divieto di:
  1. alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti;
  2. alterare la morfologia del terreno e lo stato dei luoghi;
  3. asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità e geodiversità o resti di essa, vegetali, fossili, reperti paleontologici;
  4. realizzare cave e discariche.
9. Il decreto che vincola il geosito è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su iniziativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del geosito.

10. Il Dipartimento dell'ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute.

Art. 29 - Monumenti naturali – Gestione e tutela


Rispetta l'ambiente [click per ingrandire l'immagine] 1. Sono vincolati a monumenti naturali gli spazi di dimensione ridotta o elementi puntuali di particolare pregio naturalistico peculiari per interesse scientifico, singolarità, rarità o bellezza, che devono essere conservati nella loro integrità.

2. L'Assessore regionale per il territorio e all'ambiente istituisce con decreto, sentito il CRPPN, l'inventario regionale dei monumenti naturali, che costituisce specificazione del Piano regionale delle aree naturali protette. L'inventario è gestito dal Dipartimento dell'Ambiente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

3. Per ciascun monumento naturale sono indicati l'ubicazione cartografica e catastale, la descrizione e ogni altra notizia utile alla definizione della valenza naturalistica e delle motivazioni che ne giustificano l'inclusione nell'inventario.

4. Gli enti locali, gli istituti di ricerca e le associazioni attive in materia ambientale possono proporre l'istituzione di nuovi monumenti naturali.

5. Le attività di cui al comma 3 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con Università, enti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute.

6. L'inventario è inserito nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale.

7. L'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente puo'affidare la gestione dei monumenti naturali a Comuni, Enti parco, associazioni ambientaliste, istituti di ricerca pubblici, fornendo, indirizzi e linee guida agli enti gestori.

8. Ove il monumento naturale ricada all'interno di un'area naturale protetta, spetta agli Enti gestori la valorizzazione e la gestione secondo criteri, indirizzi e linee guida forniti dall'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente necessari ad assicurare la buona conservazione del monumento.

9. Il decreto che vincola il monumento naturale è notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su iniziativa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale.

10. Il Dipartimento dell'ambiente provvede al monitoraggio sullo stato di conservazione dei monumenti naturali anche attraverso la stipula di convenzioni con università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale riconosciute.

Art. 30 - Confini esterni di parchi e riserve naturali


1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il CRPPN , per superare interpretazioni sulla linea di demarcazione esterna dei confini del parco e/o della riserva segnalati dai rispettivi enti gestori, emana appositi decreti di riperimetrazione dei confini esterni delle aree di parco e/o delle aree di riserva facendo coincidere il confine esterno dell'area protetta con un elemento fisico certo e rintracciabile sul terreno quali, ad esempio, un alveo, una strada, un crinale.

Art. 31 - Inadempimento degli obblighi di gestione. Commissariamento e revoca dell'affidamento


1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli Enti parco o degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, previamente invitati a provvedere, l'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente invia un Commissario ad acta per compiere gli atti obbligatori per legge, nonché quelli relativi alla predisposizione e adozione previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla presente legge.

2. L'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente provvede, previa diffida ed assegnazione dei termini di controdeduzione, allo scioglimento degli organi degli Enti parco o alla revoca dell'affidamento agli enti di gestione della riserva per:
  1. gravi inadempienze, omissioni o violazioni di legge;
  2. adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con le direttive regionali;
  3. persistente inattività o impossibilità di funzionamento.
3. Con il provvedimento di scioglimento o di revoca dell'affidamento, l'Assessore regionale per il territorio e dell'ambiente nomina un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'Ente parco o, rispettivamente, fino all'affidamento della riserva a un nuovo ente gestore.

4. Con il predetto decreto sono disciplinati altresì il trasferimento alla gestione commissariale, dei beni, degli impegni e delle obbligazioni assunte dal cessante ente gestore e le modalità di subentro nelle attività di gestione in itinere.

Art. 32 - Disposizioni sull'abusivismo edilizio nelle aree naturali protette


1. Il comma 6 dell'art.17 della legge regionale 16 aprile 2003 n.4 non si applica nelle aree di parco e di riserva naturale ed in quelle vincolate ai sensi della presente legge.

2. Per le opere abusive ricadenti nei parchi, nelle riserve, nei geositi e nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi della presente legge, nonché nelle aree SIC e ZPS e nelle altre aree naturali protette facenti parte del sistema regionale, ai fini della concessione in sanatoria, è richiesto il nulla osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente alla realizzazione dell'opera abusiva.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non hanno valore retroattivo.

Art. 33 - Modifiche in materia di sanzioni amministrative


Cavalli [click per ingrandire l'immagine] 1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, cosi'come sostituito dal comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999 n 10, le parole "nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti" sono sostituite dalle parole "per la violazione dei divieti stabiliti nei decreti istitutivi e nei regolamenti dei parchi, delle riserve naturali, dei geositi e dei monumenti naturali nonché dei decreti di vincolo biennale e delle misure di salvaguardia per le aree inserite nel Piano regionale delle aree naturali protette e nelle successive integrazioni".

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, cosi'come sostituito dal comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999 n 10 è cosi'sostituito: " Per le violazioni dei divieti non ricompresi nella Tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 2.000,00".

3. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 28 comma 8 della legge regionale 27 aprile 1999 n 10, all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito delle aree naturali protette facenti parte del sistema regionale, con l'esclusione dei parchi, provvede il competente ispettorato ripartimentale del Corpo forestale, su proposta del personale addetto alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "Assessorato del territorio e dell'ambiente" e sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle aree naturali protette. E' abolito il comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, cosi'come sostituito dall'articolo 28 comma 9 della legge regionale 27 aprile 1999 n 10.

5. La tabella 1 di cui al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 98, cosi'come sostituito dal comma 9 dell'articolo 28 della legge regionale 27 aprile 1999 n 10, è sostituita dalla seguente:

Tabella 1
Fattispecie di violazione Misura della sanzione
1. EDILIZIA
1.1. Realizzare nuove costruzioni ed altre trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio senza preventiva autorizzazione (apertura di nuove strade o piste, modifiche piano altimetriche tipologiche e formali, elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche, impianti tecnologici a rete da euro 2.000,00 a 10.000,00
1.2. Realizzare modifiche esterne degli edifici a seguito di manutenzione ordinaria e straordinaria in assenza del preventivo nulla osta da euro 200,00 a 2.000,00
1.3. Effettuare opere di ristrutturazione edilizia in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta da euro 500,00 a 5.000,00
1.4. Mutare la destinazione d'uso senza il preventivo nulla osta da euro 1.000 a 5.000,00
1.5. Collocare strutture prefabbricate, anche mobili, in legno o altro materiale naturale e roulottes in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta da euro 500,00 a 2.000,00
1.6. Demolire e demolire e ricostruire gli immobili esistenti, fatti salvi i casi di comprovata precarietà dell'immobile e previo nulla osta da euro 1.000,00 a 5.000,00
1.7. Realizzare recinzioni in muratura o filo spinato o con modalità diverse da quelle fissate dall'ente gestore da euro 200,00 a 1.000,00
1.8. Realizzare abusivamente opere che non abbisognano di concessione edilizia, ma esigono l'autorizzazione o il nulla osta dell'ente gestore da euro 500,00 a 5.000,00
1.9. Realizzare abusivamente sul territorio opere che richiedono la concessione edilizia da euro 2.000,00 a 20.000,00
1.10. Eccedere i limiti posti nelle autorizzazioni, nei nulla osta o in altri atti di assenso rilasciati per le opere da eseguire da euro 200,00 a 2.000,00
2. MODIFICA DEL REGIME DELLE ACQUE E ALTERAZIONE DEL PATRIMONIO GEOPEDOLOGICO
2.1. Modificare il regime delle acque, il corso e la composizione se non per attività agricole e per la difesa antincendio previamente autorizzate da euro 500,00 a 5.000,00
2.2. Danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali e sorgenti ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose da euro 500,00 a 5.000,00
2.3. Scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti e previo nulla osta da euro 500,00 a 5.000,00
2.4. Esercitare attività estrattive ed aprire cave, miniere e discariche senza le prescritte autorizzazioni da euro 5.000,00 a 50.000,00
3. DEPAUPERAMENTO DELLA FAUNA E DELLA FLORA
3.1. Praticare la caccia, la pesca e l'uccellagione da euro 250,00 a 2.500,00
3.2. Apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali compresi i boschi da euro 300,00 a 3.000,00
3.3. Tagliare alberi senza autorizzazione da euro 250,00 a 2.500,00
3.4. Eseguire movimenti di terreno non finalizzati alle attività consentite nel regolamento e scavi ed opere sotterranee in assenza della preventiva autorizzazione o del preventivo nulla osta da euro 300,00 a 3.000,00
3.5. Impiantare serre da euro 500,00 a 5.000,00
3.6. Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale dei luoghi quali automobilismo, motociclismo, motocross, trial, ecc. da euro 200,00 a 2.000,00
4. INTRODUZIONE DI ARMI, ESPLOSIVI E ALTRI MEZZI DISTRUTTIVI
4.1. Introdurre armi da caccia, esplosivi o altri mezzi di cattura da euro 100,00 a 600,00
4.2. Portare armi da difesa cariche e non racchiuse nelle apposite custodie se non nei casi previsti da euro 100,00 a 600,00
5. RIFIUTI
Si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla vigente legislazione di settore aumentate della percentuale a lato riportata 100 per cento
6. CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
6.1. Introdurre specie estranee alla fauna autoctona da euro 200,00 a 1.000,00
6.2. Prelevare specie protette della fauna autoctona senza il preventivo nulla osta da euro 200,00 a 2.000,00
Nel caso di specie protette dalle direttive comunitarie la sanzione è raddoppiata
6.3. Introdurre specie estranee alla flora autoctona da euro 200,00 a 1.000,00
6.4. Prelevare specie protette della flora autoctona senza il preventivo nulla osta da euro 200,00 a 2.000,00
Nel caso di specie protette dalle direttive comunitarie la sanzione è raddoppiata
6.5. Distruggere o danneggiare habitat di interesse comunitario da euro 500,00 a 5.000,00

Art. 34 - Misure di incentivazione e priorità di finanziamenti per le aree naturali protette


Rose rosse [click per ingrandire l'immagine] 1. La Regione, nell'ambito di ogni singolo programma di spesa, garantisce ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale, una quota dell'ammontare complessivo del programma di spesa non inferiore al venticinque per cento per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:
  1. restauro e/o recupero dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale nonché dei nuclei abitati anche al di fuori dei centri urbani;
  2. recupero dei nuclei abitati rurali e dell'edilizia rurale tradizionale e agriturismo;
  3. opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
  4. opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
  5. viabilità rurale connessa alle attività economiche tradizionali;
  6. valorizzazione delle produzioni tipiche locali;
  7. processi di filiera per il riconoscimento di marchi di qualità dei prodotti tipici dell'agroalimentare e dell'artigianato;
  8. attività culturali e sportive nei campi di interesse del parco;
  9. fattorie didattiche, centri per l'educazione ambientale ed escursionismo naturalistico;
  10. strutture e/o impianti per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale e derivanti da fonti alternative ai combustibili fossili volti a favorire l'uso di energie rinnovabili, a basso impatto ambientale e paesaggistico.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive, di servizio, culturali o sportive compatibili con le finalità istitutive dei parchi e delle riserve naturali.

3. L'Ente parco, al fine di determinare un unitario indirizzo di coordinamento sovracomunale coerente con i propri strumenti di pianificazione e di programmazione economico-sociale, per l'attuazione di iniziative a valenza territoriale riguardanti le attività di cui alle lettere c), d), e), f), g), i) e j) del comma 1, previa deliberazione del Consiglio, può elaborare specifici progetti territoriali e, su mandato dei Comuni ricadenti nell'area protetta, può partecipare al bando in forma associata.
In tal caso la partecipazione dell'Ente parco sostituisce quello di ogni singolo comune.

4. L'Assessorato regionale al territorio e ambiente promuove la costituzione di consorzi tra enti gestori delle aree naturali protette e operatori privati per la valorizzazione e la promozione delle risorse delle zone facenti parte del sistema regionale delle aree naturali protette nonché per l'adozione di certificazioni e marchi di qualità.

Art. 35 - Controllo della fauna selvatica


1. A parziale modifica ed integrazione di ogni altra disposizione di legge, nel caso di ungulati provenienti da piani selettivi di controllo, gli enti gestori delle aree naturali protette scelgono la destinazione dei capi delle specie di fauna selvatica derivanti da tali attività, compresa la eventuale commercializzazione ad esclusiva titolarità degli enti stessi. Nel caso di piani selettivi di controllo al di fuori delle aree naturali protette, i predetti compiti sono svolti dall'Assessorato alle risorse agricole e alimentari.

2. Gli ungulati abbattuti nell'ambito di Piani selettivi devono transitare da un centro di lavorazione carni in ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione delle Reg. (CE) n. 852/2004 relativa all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Art. 36 - Programma di intervento e Programma triennale per le aree naturali protette


1. Per la realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione, il programma di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 24 delle legge regionale 6 maggio 1981 n.98 riguarda oltre che le riserve naturali anche i Siti Natura 2000.

2. Al fine di perseguire la strutturazione della rete ecologica siciliana, il programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 della legge regionale 3 maggio 2001 n. 6 è esteso a tutte le aree naturali protette regionali diverse dai parchi.

3. I programmi di cui ai precedenti comma sono approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente tenuto conto delle proposte formulate dagli enti gestori.

Art. 37 - Programmazione strategica e acquisizioni di beni immobili


1. Al fine di consentire l'acquisizione di beni immobili e terreni nelle riserve naturali e nelle altre aree naturali protette regionali con particolare riguardo ai Siti Natura 2000, nonchè per procedere alla programmazione strategica del sistema regionale delle aree naturali protette ed alla redazione del programma di intervento e del programma triennale delle opere pubbliche, viene istituita entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge apposita Unità Operativa all'interno del competente Servizio del Dipartimento Regionale Ambiente.

2. Le disposizioni di legge per l'acquisizione di beni immobili e terreni ricadenti nelle riserve naturali si applicano anche per quelli ricadenti in tutte le altre tipologie di aree naturali protette regionali facenti parte del sistema regionale.

Art. 38 - Indennizzi nelle riserve naturali


1.Al fine di consentire l'erogazione degli indennizzi previsti dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988 n.14 per le riserve naturali, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un decreto contenente specifiche disposizioni attuative e procedurali.

Art. 39 - Tutela ambienti umidi


1. La disciplina di cui al comma 1 dell'articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi è emanata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Con il medesimo decreto sono dettate norme di protezione e d'uso per le zone umide cosi'come definite dall'articolo 1 della Convenzione di Ramsar adottata con DPR 13 marzo 1976 n. 448 e DPR 11 febbraio 1987 n. 184, dall'articolo 4 punto 2 della Direttiva 2009/147/CE e dall'Accordo internazionale AEWA di cui alla legge 6 febbraio 2006, n.66.

3. Gli enti gestori delle aree naturali protette sono tenuti ad effettuare i primi adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e smi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, provvede l'Assessorato regionale al territorio e ambiente con commissari ad acta.

Art. 40 - Efficacia atti pregressi


1. Fino all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge, è fatta salva l'efficacia degli atti amministrativi emanati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dagli enti parco e dagli enti gestori delle riserve naturali, in attuazione delle leggi regionali n. 98 del 6 maggio 1981, n. 14 del 9 agosto 1988, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41 - Modifica della composizione del CRPPN


1. All'art. 3 della L.R 98/1981, così come modificato dalla L.R 14/1988, la lett. C) è sostituita dalla seguente: "c) da 7 esperti scelti tra quelli designati rispettivamente dalle sezioni regionali delle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. All'art. 3 della L.R. 98/1981, così come modificato dalla L.R. 14/1988, dopo la lett. F) " da un esperto designato dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) si aggiungono le seguenti: " g) dal direttore dell'ARPA, h) da un rappresentante dell'ISPRA, i) da un rappresentante del IAMC-CNR".

3. Fanno parte del CRPPN il dirigente generale (o suo delegato) del dipartimento regionale Comando Corpo Forestale ed il dirigente generale (o suo delegato) del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.

Art. 42 - Abrogazione di norme


Sono abrogate tutte le norme preesistenti in contrasto con la presente legge e comunque tutte quelle in contrasto con la presente legge.

Art. 43 - Disposizioni finanziarie


Fiume Alcantara [click per ingrandire l'immagine] 1. Per le attività di gestione ordinaria dei parchi e delle riserve naturali esistenti, nell'esercizio finanziario 2011 si provvede per 27.601 migliaia di euro con l'attuale disponibilità dei capitoli 443301, 443302, 443305 - UPB 12.2.1.3.3.

2. Per l'istituzione delle nuove aree naturali protette facenti parte del sistema regionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2011, l'incremento della dotazione del cap. 442525 - UPB 12.2.1.3.3 di 200 migliaia di euro ed il capitolo viene rinominato in "spese per l'istituzione di aree naturali protette".

3. Per l'attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 24 LR 98/81 e smi è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2011, l'incremento della dotazione del cap. 842009 UPB 12.2.2.6.3 di 5.000 migliaia di euro ed il capitolo viene rinominato in "spese per il finanziamento del programma di intervento per il sistema regionale delle aree naturali protette".

4. Per l'esercizio finanziario 2011 la maggior spesa rispetto al bilancio vigente valutata in 5.200 migliaia di euro trova riscontro nel Bilancio Pluriennale della Regione UPB...

5. In sede di predisposizione del bilancio 2012, si provvederà alla ridenominazione o nuova istituzione dei capitoli di spesa in funzione delle nuove previsioni della presente legge.

6. Per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva per le finalità della presente legge è valutata in 37.500 migliaia di euro e trova riscontro nel Bilancio Pluriennale della Regione.

7. Per l'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva per le finalità della presente legge è valutata in 40.000 migliaia di euro e trova riscontro nel Bilancio Pluriennale della Regione.

8. Per il ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 l'Amministrazione regionale provvede al raggiungimento degli obiettivi ed alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge anche con le risorse di cui alla programmazione comunitaria ed ai fondi FAS.

9. A far data dall'esercizio finanziario 2014 la dotazione finanziaria per il sistema regionale delle aree naturali protette non potra'subire annualmente una riduzione superiore al 10% dell'importo dell'anno precedente.

Art. 44 - Testo coordinato delle disposizioni vigenti


1. Il Presidente della Regione è tenuto a pubblicare sulla GURS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo coordinato delle vigenti leggi regionali in materia di parchi, riserve ed aree naturali protette.

Art. 45 - Pubblicazione ed entrata in vigore


1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
  Link al sito Regione Siciliana Presidenza [sito esterno, apre una nuova finestra]
Presidenza della
Regione Siciliana


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