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Finanziaria, ecco lo stop

Foto: Finanziaria, ecco lo stop

Dunque, parecchio da rifare. Cade soprattutto la norma che era destinata a trasferire il Dipartimento Azienda Foreste trasferendo le competenze a Corpo Forestale e province. Abolita l’ipotesi Ticket di ingresso nei parchi, cassati 2 emendamenti su Vas e Via, per l’Arpa sarà necessario specificare alcuni passaggi.
Senza mezzi termini, il commissario dello Stato, pref. Aronica, nell’analizzare l’articolo della finanziaria regionale che sopprime l’Azienda Foreste parla di “disposizioni affette dal vizio dell’irragionevolezza “. Impugnate le norme riguardanti il calcolo delle concessioni dei beni del demanio forestale e anche quelle riguardanti l’uso di immobili di proprietà della Regione. Bocciati anche i commi che “prevedono il rilascio di autorizzazioni o concessioni precarie di porzioni di sedi viarie appartenenti al demanio trazzerale per una serie di usi, alcuni dei quali anche attinenti ad attività imprenditoriali ed economiche, per una ‘durata limitata’. La locuzione ‘avente durata limitata’”, scrive il Commissario, è di “estrema genericità”. “Salta” anche il ticket d’ingresso per le aree naturali e protette, nonché “per le isole che comprendono aree protette” perché si prefigurerebbe come tassa di ingresso sul suolo regionale. Questo ultimo inciso – dice il Commissario – sembrerebbe determinare il pagamento di un biglietto di accesso alla stessa isola siciliana”.
Le norme contro l’Azienda Foreste – scrive nel dispositivo – poi “prevedono la soppressione del dipartimento regionale aziende foreste demaniali ed il trasferimento delle funzioni al corpo forestale ed alle province regionali mentre il precedente comma 22 dell’art. 6 attribuisce competenze al suddetto dipartimento in materia di determinazione di tariffe afferenti ai canoni di concessione di beni appartenenti al demanio forestale, di terreni al pascolo e dei prodotti di bosco.
Inoltre le norme relative al trasferimento di competenze e funzioni del dipartimento in questione sono estremamente indeterminate e non indicano alcun concreto criterio per la determinazione delle modalità attuative delle stesse demandato al Presidente della Regione come ad esempio riguardo al regime contrattuale da applicare al personale trasferito. Esse si pongono in evidente contrasto con il principio di legalità sostanziale di cui all’art. 97 Cost. (C.C. n. 307/2003 e n. 156/1982). Da ultimo codesta Corte ha affermato “l’imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di legalità sostanziale posto a base dello Stato di diritto.

Tale principio non consente “l’assoluta indeterminatezza” del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa, che produce l’effetto di attribuire, in pratica, una “totale  libertà” al soggetto od organo investito della funzione”. Non è sufficiente che il  potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel contenuto e nelle modalità, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell’azione amministrativa (sent. CC. 115/2011)”.  Bocciate le norme sulle proroghe per la stagione venatoria. Sulle reazioni alla lettura del prefetto di Piazza principe di Camporeale pubblichiamo a parte i commenti delle Associazioni.
L’ARS torna a riunirsi oggi con all’ordine del giorno la proroga della Finanziaria senza le parti impugnate dal Commissario, poi se ne riparlerà con altre quattro leggi specifiche.

 
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