Funghi, tutte le regole

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Funghi, tutte le regole

La raccolta dei funghi epigei spontanei, in tutta la Regione Siciliana, è subordinata al possesso di un tesserino nominativo che abilita alla raccolta su tutto il territorio della Regione ed è rilasciato dal comune di residenza, su istanza degli interessati, dopo la frequenza e il superamento di appositi corsi di formazione, della durata minima di quindici ore (ai sensi e per gli effetti della legge regionale del primo febbraio 2006, n. 3 e così come disposto dalla direttiva dell’assessore regionale all’Agricoltura, del 14 giugno 2007). Nel territorio del Parco, dunque, non sono più in vigore le precedenti disposizioni regolamentari per la raccolta dei funghi, approvate con la deliberazione consiliare n. 11 del 20 dicembre 2002.

Il tesserino amatoriale consente al titolare di raccogliere sino a quattro chilogrammi di funghi al giorno ed ha un costo fissato in 30 euro annuali. Il tesserino professionale, rilasciato a coloro che effettuano la raccolta al fine di integrare il proprio reddito, consente al titolare di raccogliere sino a dodici chilogrammi di funghi al giorno ed ha un costo fissato di 100 euro annuali. Il tesserino per la raccolta ai fini scientifici, rilasciato, a soggetti pubblici e privati, per la raccolta di qualsiasi specie fungina per comprovati motivi di studio, ricerca o per la realizzazione di iniziative aventi carattere scientifico, ha un costo fissato in 30 euro annuali.
La raccolta dei funghi non è consentita durante le ore notturne. Gli esemplari devono essere raccolti in modo tale da conservare le caratteristiche morfologiche per consentire la sicura determinazione della specie e puliti sommariamente nel luogo di raccolta. Devono essere riposti e trasportati in contenitori areati, realizzati preferibilmente con fibre naturali intrecciate per consentire la diffusione delle spore. E’ vietata la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita quando l’ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale che ne permette l’identificazione. E’ vietato raccogliere e commercializzare funghi per i generi, le specie e con diametro inferiore a quanto stabilito in apposito decreto del Presidente della Regione. Nella raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l’apparto radicale superficiale della vegetazione

 
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